Astensione dal lavoro per Covid a Scuola

Ecco come funziona

Martedì 13 ottobre 2020

In quest’ultimo periodo, con la ripresa delle scuole, possiamo osservare come si verifichino spesso casi di quarantena per il figlio che ha avuto contatto con un positivo al Covid-19 in ambito scolastico.

In questo caso specifico, e se il figlio non ha compiuto ancora 14 anni, il congedo può essere goduto per tutto il periodo di isolamento disposto dall’autorità sanitaria (anche in caso di proroga della quarantena).

Questo è quanto ha deciso l’INPS con una circolare specifica in questi giorni.

Il congedo può inoltre essere ripetuto, in caso di presenza di altre quarantene (sia per lo stesso che per altri figli), purché queste avvengano in un periodo compreso tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

L’informativa spiega specificamente che la casistica applicata è quella del figlio entrato in contatto con un positivo esclusivamente a scuola: pertanto ambiti diversi da quello scolastico non vengono considerati allo scopo di godere del congedo.

Chi riguarda

La circolare INPS parla espressamente di lavoratori dipendenti.

Sono pertanto esclusi i lavoratori autonomi, gli iscritti alla gestione separata (co.co.co).

Mentre i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione occorre fare riferimenti ai rispettivi enti pubblici per conoscere i termini della fruizione, dell’indennità e delle modalità per fare la domanda di congedo.

Modalità di richiesta

I dipendenti del settore privato dovranno inviare la richiesta all’INPS (viene inclusa la possibilità di un effetto retroattivo dal 9 settembre, precisando i dati del provvedimento di quarantena).

Nel caso in cui non si possedessero ancora questi dati – caso tutt’altro che raro in questi ultimi tempi, dato il “blocco burocratico” della pubblica amministrazione – si hanno a disposizione 30 giorni ulteriori per comunicarli.

Modalità previste per il congedo

Se sono state chieste delle giornate ma non sono state ancora godute, possono essere annullate: ricordo a tal proposito che l’assenza da lavoro viene indennizzata solo al 50%, e riguarda esclusivamente le giornate lavorative – quindi i riposi non vengono conteggiati – della quarantena.

E’ stato previsto un plafond di 50 milioni di euro a copertura per questa indennità: esauriti i quali l’INPS interromperà ogni richiesta.

Un’altra particolarità burocratica prevista: solo uno dei due genitori alla volta potrà fruire del congedo. Inoltre farà testo la residenza: il genitore dovrà risiedere nella stessa abitazione del figlio, escludendo tutte le altre casistiche.

Infine: il godimento di questo congedo lavorativo è incompatibile con il lavoro agile, cioè il cosiddetto smart working, da parte del richiedente, oppure dell’altro genitore che convive con il minore: tutto ciò, naturalmente, se avviene durante lo stesso arco temporale.