Green Pass e aziende
Tutto quello che c'è da sapere
In queste ultime settimane si fa un gran parlare del green pass, la certificazione elettronica (ma può essere anche cartacea) che si ottiene una volta completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19, con un tampone negativo o in seguito a guarigione dal Covid-19.
Il clima, diciamolo pure, è controverso.
Questa certificazione verde comporta degli obblighi che sono stati previsti e normati da Decreti governativi (i prossimi arriveranno ad inizio e a metà ottobre).
Da oggi e per i prossimi appuntamenti cercheremo di capire allora come procederà questo iter legislativo, soprattutto in merito alla piccola imprenditoria.
Legislazione ormai completa
Dopo l’ultimo decreto del Governo e il via che è scattato alla Camera sulla legge di conversione che ingloba i precedenti decreti sull’argomento, la legislazione in materia può dirsi completa.
Lo scorso 22 settembre il DL 127/2021 sugli obblighi del Green Pass è stato pubblicato anche in Gazzetta Ufficiale (la numero 226, qualora tu volessi consultarla).
Ciò arriva dopo una confusione di regole partite già nel mese di agosto, poi a settembre e in attesa degli appuntamenti previsti per i primi di ottobre, fino alla fatidica data del 15 ottobre, quando scatterà l’obbligo di green pass per tutti i lavoratori.
Va qui precisato che tutti coloro che per ragioni cliniche o di salute non hanno potuto effettuare il vaccino non hanno alcun obbligo nei confronti del green pass.
Cosa prevede la regola generale: non più sospensione dal lavoro ma multa nella PA e nel privato
All’inizio si era parlato di licenziamento per tutti i lavoratori trovati privi di green pass.
Successivamente, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione e per i lavoratori del privato è stato deciso di eliminare le conseguenze disciplinari e il licenziamento, ma di sospendere lo stipendio a partire dal primo giorno senza green pass.
C’è tuttavia una multa da pagare per il lavoratore: va dai 600 ai 1.500 euro, a cui si aggiunge il non pagamento della retribuzione per ogni giorno senza green pass.
Neppure i datori di lavoro sono esenti da provvedimenti in tal senso: per loro infatti è prevista una sanzione compresa tra i 400 e i 1.000 euro che scatta quando non mettono in atto il rispetto delle regole e non verificano che queste ultime siano seguite dai dipendenti.
Cosa accadrà nelle piccole imprese: ecco un quadro della situazione
Se invece possiedi e/o dirigi un’impresa molto piccola, con meno di 15 dipendenti per intenderci, cosa accadrà nei prossimi giorni?
In questo caso la sospensione dal lavoro è stata mantenuta, ma solo dopo il quinto giorno di assenza senza una valida giustificazione.
Il lavoratore può quindi essere sospeso e sostituito fino a dieci giorni. Il contratto di sostituzione può essere eventualmente rinnovato, ma solo fino alla fine di dicembre 2021 (quando cioè terminerà lo stato di emergenza).
E se lavori come libero professionista o con contratti esterni?
E chi è imprenditore di sé stesso, e lavora come libero professionista o con collaborazioni esterne, come deve regolarsi con l’obbligo di Green Pass?
Dal 15 ottobre l’obbligo è scattato anche per questa tipologia di lavoratori, finanche nei settori della formazione o del volontariato o per i fornitori di qualsiasi tipo di bene.
Lo stesso discorso vale per tutti coloro che lavorano con Partita Iva e per gli studi professionali.
La certificazione verde (green pass) che si ottiene dopo aver completato il ciclo di vaccinazioni contro il Covid 19 (o con il tampone o in seguito a guarigione da malattia Covid) ha innescato molti interrogativi e punti da chiarire per i lavoratori.
Ferma restando la normativa che vuole che dal 15 ottobre tutti i lavoratori debbano entrare in azienda o impieghi pubblici muniti di green pass (con sanzioni per il datore di lavoro che non fa rispettare questa regola), ecco qualcuna delle domande più comuni relative a questo argomento.
Aggiornate le F.A.Q sul sito del Governo
Recentemente il sito web istituzionale di Palazzo Chigi ha aggiornato l’elenco delle F.A.Q: si tratta cioè delle Frequently Asked Questions che i lavoratori (e in generale i cittadini) si pongono sull’argomento green pass.
Vediamo allora quali sono i principali punti che interessano i lavoratori e i datori di lavoro.
Un datore di lavoro deve sempre chiedere il green pass
Una domanda frequentemente rivolta è quella relativa ai datori di lavoro e alla richiesta del green pass.
Il Governo chiarisce che questa deve avvenire sempre, se si è stabilito un rapporto lavorativo con la persona con cui si interloquisce.
Vale perciò anche per colf e badanti, in quanto in casa il proprietario è anche datore di lavoro di questi ultimi.
Non così, invece, se si riceve in casa l’idraulico o qualche altro lavoratore autonomo o libero professionista, perché il datore di lavoro non siamo certamente noi!
Il libero professionista deve esibire il green pass nei luoghi di lavoro
Se lavora nel proprio studio nessun problema, ma quando il libero professionista deve recarsi presso un luogo di lavoro (sia esso pubblico o privato) deve esporre la certificazione verde, in modalità elettronica oppure cartacea.
Ad eseguire il controllo saranno i “soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021”, cioè proprio i datori di lavoro.
E il titolare d’azienda, chi lo controlla?
Anche in questo caso ci sarà un soggetto appositamente scelto per effettuare controlli all’interno di un’azienda specifica.
Smartworking? Niente green pass!
Interessante la normativa sui lavoratori in remoto, cioè in smartworking: se il datore di lavoro decide che determinati dipendenti possano restare a lavorare in questa modalità per un lungo periodo, allora il green pass non è necessario.
Palazzo Chigi però chiarisce che ciò non deve costituire un alibi per eludere l’obbligo di green pass.
Controllare ancora la distanza di sicurezza
Il datore di lavoro non deve poi dimenticare di controllare la distanza di sicurezza tra un lavoratore e l’altro o tra chiunque entri in azienda.
La certificazione verde non evita infatti questa precauzione, per cui i protocolli governativi da seguire restano invariati (minimo un metro di distanza nei luoghi di lavoro).
Piattaforme di controllo non per i privati
Sappiamo come nella scuola o nel pubblico impiego vengano adoperate delle piattaforme di controllo per verificare l’associazione dipendente con certificazione verde.
Alle aziende private (e ai relativi titolari, nonché datori di lavoro) ciò non compete. Sul sito web del Governo, alla pagina delle Faq si legge ad un certo punto che.
“Al momento non sono previste piattaforme analoghe (per il privato, n.d.r.). Se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il Dpcm che disciplina le modalità di verifica”.
Ancora incerto, infine, l’utilizzo di un’eventuale app di verifica, come appunto la “VerifiCa19” già adottata nei ristoranti o sui treni.
Quali sono le sanzioni per chi trasgredisce?
Qui il sito del Governo è chiaro: ci saranno controlli a campione nelle aziende, per capire se la verifica delle certificazioni verdi viene ben eseguita.
Si chiarisce però anche che se verrà trovato un lavoratore sprovvisto di green pass non necessariamente scatterà la sanzione, purché venga dimostrato che “i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto legge 127 del 2021”.
Come consentire i controlli in maniera più agevole: in arrivo il kit digitale per i datori di lavoro
Una delle criticità mosse da parte dei datori di lavoro e titolari di azienda è quella relativa alla difficoltà di controllo del green pass in talune circostanze (aziende piuttosto grandi, turnazioni, molti dipendenti, dipendenti piuttosto autonomi e che si autogestiscono nei tempi, etc.).
A questo il Governo ha risposto mettendo a disposizione un pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK, cioè Software Development Kit).
Tale pacchetto viene rilasciato dal Ministero della Salute in modalità open source.
Molte le sue funzioni: rilevare le presenze, controllare gli accessi sul posto di lavoro e verifica del green pass attraverso lettura di codice QR, a scansione.
Quando effettuare i controlli: bene anche in anticipo, ma non prima dei due giorni lavorativi
Una voce del recente Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi, in accordo con il ministro per l’Economia Daniele Franco, e della Salute Roberto Speranza, prevede che i controlli che il datore di lavoro deve effettuare (allo scopo di garantire che i dipendenti all’interno dell’azienda siano tutti muniti di green pass) possano essere effettuati anche in anticipo.
Tale anticipo non deve però superare le 48 ore rispetto all’ora di ingresso in azienda del dipendente.
Il controllo con anticipo potrà risultare agevole in tutte quelle aziende in cui sono presenti, ad esempio, dei turni, oppure in cui la mission è relativa alla produzione ed erogazione dei servizi essenziali alla persona.
In che modo avviene la verifica la prima volta e come procedere in automatico
Visto che i datori di lavoro si chiedono come avverrà, nello specifico, il controllo e la verifica della certificazione verde, all’interno del Dpcm relativo (emesso lo scorso 12 ottobre) viene indicata la modalità.
In pratica occorrerà inserire il codice fiscale e le ultime otto cifre della tessera sanitaria del dipendente.
Successivamente andranno inseriti data della seconda dose del vaccino (in cui viene generato l’ok per la certificazione) e tipologia.
Tutto questo però avverrà solo la prima volta.
Le volte successive le verifiche, come si legge nel decreto: “potranno avvenire attraverso l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura”.
In pratica dopo sarà tutto automatizzato, e gestito in maniera tale che le informazioni personali e i dati sensibili del dipendente non vengano mai divulgati a terzi.
Quelli che non possono vaccinarsi per motivi di salute non hanno bisogno di green pass
Tutti coloro che per determinati e attestati motivi di salute non hanno potuto sottoporsi a vaccinazione contro il Covid 19 avranno a disposizione un certificato che una volta mostrato, li rende poi esenti dai controlli successivi.
Chi invece sta aspettando di ottenere il green pass digitale potrà sottoporsi ai controlli esponendo il certificato cartaceo (rilasciato anche dalle farmacie) senza nessun problema.
Come fare quando occorre sostituire un dipendente senza green pass?
Una delle domande che ci arriva più di frequente riguarda la sostituzione di lavoratori che non possiedono il green pass, con personale assunto con contratti a termine in aziende micro, cioè con meno di 15 dipendenti.
Innanzitutto va detto che si procede alla sostituzione solo dopo cinque giorni consecutivi di assenza ingiustificata del dipendente privo della certificazione verde anti Covid-19.
Il lavoratore che andrà in sostituzione andrà assunto con contratto a termine, cioè un contratto standard a tempo determinato.
Questo significa che come datore di lavoro ci si dovrà impegnare a versare i contributi assistenziali e per la previdenza (come scritto nel Decreto Legislativo n.81 del 2015) anche se il lavoratore dovesse lavorare solo per una o due settimane.
Il rinnovo potrà avvenire, in questi casi, una volta sola, entro il periodo del 31 dicembre dell’anno in corso.
Ecco, nello specifico, come si legge alle risposte delle nuove FAQ pubblicate sul sito di Palazzo Chigi, a seguito dell’ultimo DPCM entrato in vigore il 15 ottobre:
“I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni”.
Chiarimenti sugli strumenti di verifica a disposizione dei datori di lavoro
C’è poi chi ci scrive per sapere come orientarsi nelle procedure di verifica del green pass, soprattutto tenendo conto delle numerose app o dispositivi informatici messi a disposizione dal Governo.
Chiariamo qui allora che esiste un’applicazione che si chiama “Verifica C19”, fornita a tutti i datori di lavoro per consentire un controllo accurato del possedimento di green pass da parte dei dipendenti.
Oltre a questo strumento informatico sono però disponibili per tutti gli imprenditori e i datori di lavoro pubblici delle automatizzazioni che permetteranno un controllo più agevole delle certificazioni verdi.
I datori di lavoro che operano in aziende con più di 50 dipendenti, ad esempio, potranno avvalersi di una piattaforma creata in collaborazione tra l’INPS e la struttura DGC.
In questo modo potranno verificare più comodamente i codici fiscali dei dipendenti durante il controllo.
E chi lavora come autonomo?
Parliamo infine dei lavoratori autonomi, o dei professionisti che non sono sottoposti ad alcun datore di lavoro.
Se infatti i lavoratori dipendenti devono passare il controllo in azienda (o in ufficio, negozio, studio, etc.), gli autonomi e i freelance hanno comunque l’obbligo di possedere il green pass, ma saranno controllati solo ed esclusivamente qualora la loro attività debba svolgersi in luogo pubblico.
In questo caso le ispezioni saranno svolte da parte delle forze dell’Ordine.
Anche chi lavora in casa, quindi, o chi svolge attività di formazione o perfino di volontariato, dovrà dotarsi di green pass, senza eccezioni di sorta, come previsto dal recente decreto emanato, n.127 del 2021.
Sono un milione i lavoratori che non dispongono di un green pass
Il primo dato interessante che si può estrapolare dalla ricerca portata avanti dalla Cgia di Mestre è che, nella fascia d’età compresa tra i 20 e i 59 anni, ammonta a circa un milione di unità il numero dei lavoratori e dei datori di lavoro che non dispongono di green pass.
Questo milione di persone fa parte dei 2,7 milioni, in una determinata fascia di età, che in Italia non hanno voluto o potuto sottoporsi (ancora) al vaccino anti Covid-19 (350 mila per motivi di salute).
Sono invece 1,3 milioni le persone che regolarmente effettuano esami con tampone, sia molecolare che rapido. In base ai dati comunicati da Palazzo Chigi, tra chi non ha il green pass ci sono anche i no vax in ua percentuale che si attesta sul 19,38%, soprattutto nella fascia 40-49 anni.
In quali zone d'Italia si concentrano i lavoratori non vaccinati
La ricerca ha fatto di più e si è spinta anche a monitorare i luoghi di provenienza dei lavoratori senza green pass e non vaccinati.
In pratica al 22 ottobre è stata effettuata una stima dei numeri e delle percentuali degli occupati dal 20 ai 64 anni che non avevano ricevuto neppure una dose di vaccino.
I risultati vedono la Provincia autonoma di Bolzano in testa, con il 17,5% dei lavoratori non vaccinati (pari a circa 42.150 unità), seguita dalla Sicilia, al 15,7% (204.605 mila unità) e dalle Marche (15,1%, con 91.105 lavoratori non vaccinati). Le regioni più virtuose in questo senso sono invece il Lazio (9,9% dei lavoratori, pari a 224.008 persone), la Toscana (10,1%, con 152.877 lavoratori) e la Provincia Autonoma di Trento (10,2% e 23.422 lavoratori).
Non è esclusa una prima ipotesi di eliminazione
Intanto, sotto le pressioni di alcune forze politiche, si sta pensando di eliminare l’obbligo della certificazione verde per i lavoratori.
Ciò però (e quindi una rimodulazione del Decreto Legge già in vigore) potrà avvenire, come hanno sottolineato dalla sede del Governo, solo agli inizi del 2022 e solo se è stato centrato l’obiettivo del raggiungimento di una soglia del 90% di italiani vaccinati.
In questo caso l’obbligo di green pass potrà subire degli allentamenti in determinati settori (per le categorie, ad esempio, dei tassisti o dei badanti).
L’attesa del nuovo anno, infine, è giustificata dal fatto che solo il 31 dicembre terminerà lo stato di emergenza in Italia.
Anche per oggi è tutto.
*Fonte: elaborazione Cgia di Mestre su dati forniti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ed Eurostat.