Infortunio sul lavoro e Covid

Le responsabilità del datore di lavoro

Venerdì 22 maggio 2020
sicurezza sul lavoro coronavirus

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare circa le responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio dei lavoratori dipendenti all’interno dei locali aziendali.

Infatti sono state prese tutta una serie di misure atte a evitare il contagio da Covid-19, tra cui l’uso delle mascherine, del gel igienizzante all’atto di entrare nei locali, l’eventuale misurazione della febbre, etc.

Tuttavia il problema si è sentito parecchio nelle ultime settimane, che hanno visto addirittura migliaia di cause di lavoro intentate da dipendenti nei confronti dei datori di lavoro per contagio presunto: questi fatti, ovviamente, hanno messo in allarme gli imprenditori, consapevoli che nonostante le misure prese potevano ritrovarsi altre “grane” dopo i danni economici già subiti.

Questa settimana l’Inail ha chiarito alcuni aspetti importanti, che permettono di guardare con un po’ più di fiducia al prossimo futuro. 

Vediamo insieme quali:

La responsabilità solo in caso di violazioni

L’Inail, con la recente circolare 22/2020, ha spiegato che la responsabilità del datore di lavoro nei confronti di eventuale contagio dei dipendenti si applica esclusivamente in caso di violazione della legge, o in caso di mancata osservanza degli obblighi <<derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche>>: il che significa che occorre fare riferimento ai protocolli e alle linee guida nazionali e regionali (qualora queste siano più restrittive e specifiche).

E’ chiaro che siamo al confine tra la materia della gestione del lavoro dipendente e la sicurezza sul lavoro.

Una cosa sicuramente da tenere in considerazione è la lettura e l’applicazione di quanto scritto in quest’altro articolo pubblicato sul sito di Studio Freccia. 

Se il datore di lavoro ha adottato ogni misura prevista dai protocolli di sicurezza, semplicemente non è responsabile del contagio.

Pertanto, in assenza di violazione, sarebbe molto difficile dimostrare la colpa del datore di lavoro, in quanto il dipendente potrebbe essersi infettato al di fuori dei locali aziendali, e questo è logico e condiviso.

Presunzione di colpevolezza?

La presunzione di colpevolezza pare non applicarsi in questo caso, diversamente da quanto accade per esempio circa gli accertamenti fiscali.

Non esiste, cioè, una presunzione di contagio nel luogo di lavoro: quindi si è scelta fortunatamente la linea della prudenza.

In ogni caso, anche se risulta che il contagio sia avvenuto concretamente in azienda – e quindi si possa parlare a giusto titolo di infortunio sul lavoro – ne conseguirebbe solo l’indennizzo dell’evento da parte dell’INAIL.

In caso di contagio dovuto all'inosservanza delle norme

In questo caso viene accertata la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio: infatti è necessario che il contagio sia avvenuto non solo sul posto di lavoro, ma anche per responsabilità del datore di lavoro.

Solo nell’ipotesi di responsabilità di quest’ultimo, l’INAIL ha diritto a rivalersi, richiedendo il rimborso dell’importo erogato all’infortunato.

Naturalmente il datore di lavoro avrà diritto a dimostrare di aver fatto tutto quanto il possibile per scongiurare l’infortunio.

Per questo motivo, come detto in altre circolari dello Studio Freccia, è importante non sottovalutare i vari passaggi previsti dai Protocolli, alcuni dei quali descritti nel precedente articolo, e di prevedere anche una semplice firma di presa visione da parte del dipendente per tutte le misure prese dal datore di lavoro in azienda.