Sicurezza sul lavoro

Le novità della riforma del Testo Unico

Venerdì 4 febbraio 2022

Recentemente è arrivata una “mini riforma” del Testo Unico per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ci sono, in particolare, nuove regole su formazione e addestramento.

Un’altra parte si sofferma poi su tutte le novità per i datori di lavoro.

Vediamo allora in cosa consistono questi cambiamenti.

Aggiornamento formativo dei preposti, almeno biennale: scompare l'e-learning

La mini riforma del Testo Unico arriva con la legge 215/2021 (inseriamo sempre i riferimenti normativi, ad uso di chi volesse andare ad approfondire l’argomento), che è servita a convertire il cosiddetto “Decreto fisco e lavoro” (Decreto Legge 146 del 21 ottobre 2021) e ad integrarlo.

Le principali novità al riguardo, entrate in vigore a partire dallo scorso ottobre, si concentrano sull’allargamento dei poteri dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in particolare sulla capacità di sospendere le attività delle aziende (“sospensione dell’attività”, art. 14).

Quello però che ci interessa da vicino, in quanto attinente con le azioni dei datori di lavoro, ha a che fare:

  • con l’aggiornamento professionale dei preposti (cioè i capi), che diventa biennale;
  • con le nuove regole di addestramento dei dipendenti;
  • con l’obbligo di formazione anche dei datori di lavoro.

Cominciamo con il vedere in cosa consiste l’aggiornamento professionale biennale.

Riportando direttamente l’aggiunta che è stata fatta alle leggi precedenti, si legge:

…le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Tale aggiunta, come si può capire, è stata posta per garantire che la formazione dei preposti sia sempre più specifica ed adeguata.

Un punto da evidenziare è che scompare la modalità di aggiornamento in remoto, l’e-learning, e viene confermata la sola modalità in presenza.

Per quanto riguarda poi la cadenza di aggiornamento, si passa da un intervallo di ogni cinque anni ad uno biennale, quindi ogni due anni.

Le criticità di questa aggiunta alla legge

Facciamo notare la criticità della scomparsa dell’e-learning che, soprattutto in tempi ancora non usciti dall’emergenza pandemica (lo stato di emergenza è infatti prorogato fino alla fine di marzo 2022), poteva risultare davvero comoda ed economica.

Nuove regole di addestramento per i dipendenti: introdotto un registro di tracciamento

Sempre in tema di sicurezza sul lavoro non possiamo poi omettere l’aggiunta che è stata fatta, in questa “mini riforma” per quanto riguarda l’addestramento pratico dei lavoratori.

Oltre a ribadire il concetto che questo deve essere portato avanti sul luogo di lavoro e da parte di una persona, un professionista esperto, si aggiunge che

“L’addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza”

(riscrittura del comma 5, art.37 del D.Lgs 81 del 2008).

La novità, tuttavia, non è questa, bensì l’introduzione di un registro di tracciamento: una sorta di diario informatico in cui si dovranno annotare tutte le prove di addestramento pratico dei dipendenti in azienda.

La formazione continua dei datori di lavoro è una novità assoluta

Il decreto Fisco e lavoro è stato recentemente modificato introducendo quella che è una vera e propria novità.

All’articolo 37 infatti si legge infatti che anche i datori di lavoro dovranno affrontare “…un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.

Cosa significa questo?

In primo luogo che TUTTI i datori di lavoro, nessuno escluso (e quindi anche amministratori delegati, o presidenti del consiglio di amministrazione) dovranno seguire dei corsi di formazione e di aggiornamento periodici.

Per “datori di lavoro” si intende perciò riferirsi non solo al titolare di azienda, ma anche a figure che detengono delle responsabilità sulla sicurezza sul lavoro.

Quello che ancora non si sa, invece, sono le modalità secondo cui questi corsi di formazione e di aggiornamento dovranno svolgersi.

Su questo si avranno maggiori informazioni nei prossimi mesi, visto che tutti i dettagli sulla durata dei corsi e sui loro contenuti dovranno essere adottati entro il 30 giugno 2022 dalla Conferenza Stato- Regioni.

Cosa dovremmo attenderci entro il prossimo 30 giugno

Chi dunque possiede un’impresa, o è un datore di lavoro, dovrà attendere il 30 giugno per sapere come dovrà comportarsi.

In particolare la Conferenza Stato-Regioni deciderà su alcuni punti ben definiti.

Vediamoli insieme.

  1. Si deciderà quanto dovranno durare i corsi, quali contenuti dovranno avere, quali saranno le modalità della formazione obbligatoria per il datore di lavoro;
  2. Saranno individuate le modalità delle verifiche finali, da svolgere cioè alla fine dei percorsi di formazione obbligatoria. Questo vale sia per chi si sta formando su un determinato argomento, sia per chi deve semplicemente aggiornarsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ci saranno infine delle verifiche da portare avanti sull’efficacia del periodo di formazione, che stabiliranno cioè quanto questo periodo di formazione è stato utile al datore di lavoro.

Ricordiamo che i percorsi di formazione non saranno solo quelli tenuti in aula, ma anche quelli sul campo, quindi riguardanti la pratica, secondo la tipologia di lavoro e di attività che si vanno ad affrontare.

Anche questa è una novità, e si è deciso in questi termini dopo che si è capito che il vecchio modello della sola formazione in aula non è efficace e non serve poi a molto.

Va poi aggiunto che per il datore di lavoro che non segue i percorsi formativi obbligatori è prevista una sanzione non solo amministrativa ma penale.

Le possibili obiezioni poste a queste riforme

Non mancano le obiezioni che sono state mosse a queste riforme.

Non piace, ad esempio, ad alcune associazioni di categoria (una su tutte Confindustria) il fatto che per seguire questi corsi di formazione il datore di lavoro debba essere obbligato ad interrompere l’attività imprenditoriale, con conseguenze sull’azienda.

Si sottolinea infine come per certi aspetti delle attività relative alla sicurezza nelle aziende ci siano già dei tecnici esperti preposti a questo, senza la necessità che il datore di lavoro debba essere per forza formato su qualsiasi aspetto della questione.

Continuiamo ora parlare di sicurezza sul lavoro, soprattutto dal punto di vista dei datori di lavoro, prima ancora che dei lavoratori.

Dopo aver dato uno sguardo alle novità in arrivo per quanto riguarda le normative, in particolare nei temi della formazione e dell’aggiornamento continuo degli imprenditori, oggi ci soffermeremo su un altro aspetto del problema: la conoscenza approfondita dei rischi che si corrono sul lavoro e la loro gestione.

Facciamo quindi una panoramica di tutto quello che come datore di lavoro deve esserti chiaro.

Quattro tipi principali di rischio: biologici, chimici, ergonomici, e fisici

Sono quattro i principali tipi di rischio di cui tenere conto sul posto di lavoro per mantenere la sicurezza:  biologici, chimici, ergonomici, e fisici. Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

Il rischio di tipo biologico: per chi lavora con animali o vegetali infetti

Se possiedi o gestisci un’impresa che si occupa di allevamento di animali o coltivazione di vegetali (quindi legata anche al comparto alimentare) dovrai prestare molta attenzione al rischio di tipo biologico.

I lavoratori che entrano in contatto, ad esempio, con batteri pericolosi, oppure che vengono punti da insetti o che ancora entrano in contatto con il guano di uccelli etc, potrebbero ammalarsi anche seriamente, contraendo virus o altre patologie.

È perciò necessario che tu assuma tutte le precauzioni del caso per evitare questi danni, che potrebbero andare anche a scapito della produttività della stessa azienda.

Il rischio di tipo chimico: vale per la maggior parte delle aziende

Nella maggior parte delle aziende si viene in contatto con sostanze chimiche.

Vale sia per preparati solidi, che per quelli liquidi o gassosi.

Gli operai, o anche altre figure lavorative, che hanno a che fare con solventi, pulizie particolari, procedimenti in cui si respirano fumi o vapori nocivi o gas mortali (come ad esempio il monossido di carbonio) dovranno essere particolarmente tutelati e messi in sicurezza.

Esistono molti finanziamenti dedicati ai datori di lavoro che desiderano adottare accorgimenti di messa in sicurezza (basta consultare i bandi Inail).

Il rischio di tipo ergonomico: chiamati in causa tutti i lavori di ufficio

Gli impiegati o chi lavora ad una postazione in ufficio (con il binomio scrivania/computer a cui si aggiunge il telefono) sono invece soggetti a danno di tipo ergonomico.

Come datore di lavoro di questo tipo di aziende (servizi, uffici, amministrazione, etc.) dovrai quindi assicurarti che i tuoi dipendenti lavorino in un ambiente con sedie regolabili con supporto lombare, piano di lavoro che consenta un agevole appoggio dei gomiti, schermo del pc con filtri anti luci blu, giusta distanza del mouse e della tastiera, e così via.

Dovrai inoltre far sì che i lavoratori abbiano due o tre pause al giorno e che il microclima in ufficio sia sempre ideale, con isolamento acustico e termico.

I rischi fisici: quelli che possono verificarsi più comunemente

Tra gli incidenti sul lavoro la maggior parte si verifica proprio per rischio fisico.

La normativa in vigore su salute e sicurezza sul lavoro include nel rischio fisico, tra gli altri: le radiazioni ottiche, il microclima (che può intersecarsi anche con il rischio di tipo ergonomico), i campi elettromagnetici, il rumore, le vibrazioni meccaniche, le atmosfere iperbariche, gli ultrasuoni e gli infrasuoni.

A tutto questo vanno aggiunti i macchinari non presidiati e non a norma, il lavoro su scale, ed altri che si verificano molto spesso.

Noi ti consigliamo perciò di attenerti sempre strettamente alla normativa vigente per la sicurezza sul lavoro e di aggiornarti costantemente come imprenditore.

Dopo avervi mostrato una panoramica generale sul tema, con le ultime novità in proposito, abbiamo ricevuto molte domande da parte vostra, per chiarimenti e informazioni.

Per tutte le indicazioni e consulenze approfondite potrete contattarci per un appuntamento.

Nel frattempo ecco le domande più frequenti che ci sono state poste sul tema sicurezza (con nostre risposte brevi).

1) Rientro tra le aziende che devono necessariamente adempiere alle norme di sicurezza?

Se hai almeno un dipendente, sì!

Il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), come abbiamo visto negli altri articoli su questo blog, prevede che vengano attuate le normative sulla sicurezza per il lavoro tutte le volte che vi sia un datore di lavoro (nello specifico, tu) e ALMENO un lavoratore, qualunque tipo di contratto tu gli abbia sottoposto (full time, part time, a progetto, a tempo indeterminato, etc.) ANCHE SENZA UNA RETRIBUZIONE.

2) Ho appena assunto il primo dipendente. Cosa devo fare ora?

Per prima cosa dovrai effettuare una accurata valutazione di tutti i rischi a cui il tuo dipendente potrebbe andare incontro svolgendo il lavoro chiamato a svolgere.

Una volta che avrai fatto ciò, dovrai preparare un DVR, un Documento di Valutazione del Rischio e nominare un responsabile per un servizio di prevenzione e protezione (Rspp).

Ti raccomandiamo di seguire sempre le normative del Testo Unico sulla Sicurezza.

Per sapere come fare puoi chiedere una nostra consulenza.

Va detto inoltre che, anche se la tua azienda ha alle sue dipendenze un solo lavoratore, a lui dovrai garantire tutte le norme per la sicurezza, compresa la nomina degli addetti alla gestione delle emergenze.

3) Nessun datore di lavoro è esonerato dagli obblighi di sicurezza?

Se hai dei dipendenti non sarai mai esonerato dagli obblighi della messa in sicurezza dei tuoi lavoratori.

Gli unici che non sono obbligati ad adempiere a quanto previsto dal Testo Unico in materia sono i lavoratori in proprio, che non si avvalgono di nessun collaboratore o stagista o volontario per essere aiutati, ma svolgono tutto da sé.

4) Ho sentito parlare di “riunione periodica”: cos'è e quando va svolta?

La riunione periodica è prevista all’articolo 35 del Dlgs 81/2008 per tutte quelle aziende o attività produttive che hanno alle loro dipendenze più di 15 lavoratori.

Questa riunione periodica deve essere indetta dal datore di lavoro almeno una volta all’anno.

Una volta al tavolo di questa riunione, vi partecipano: il datore di lavoro, l’Rsspp (Responsabile per il servizio di prevenzione e rischio), il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e, se previsto, il medico di competenza. In tale assemblea si discute degli argomenti più importanti in tema di sicurezza sul lavoro per l’azienda interessata, e poi si stende un verbale.

5) L'RSSPP deve essere per forza interno all'azienda o posso anche chiamarlo da fuori?

Vengono date entrambe le possibilità al datore di lavoro, il quale può organizzare la nomina di questa figura sia all’interno della propria azienda, oppure dare l’incarico ad associazioni esterne di datori di lavoro.

In alcuni casi, però, la nomina del Responsabile per la Servizio di Prevenzione e Rischio deve avvenire necessariamente all’interno dell’azienda: ciò avviene nelle grandi industrie con più di 200 dipendenti, nelle strutture di ricovero con più di 50 dipendenti, o nelle industrie di tipo estrattivo che hanno alle loro dipendenze più di 50 lavoratori.

Intanto ti ricordiamo che Studio Freccia è sempre al tuo fianco, anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro: documentazione, perizie, valutazioni, planimetrie, corsi di formazione, consulenze, tutto quello che ti occorre.

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