Oggi apriamo la trattazione di un nuovo argomento: quello delle violazioni sul lavoro.
Di cosa si tratta, quando sussistono e, in loro caso accertato quali sono le sanzioni che vengono applicate al datore di lavoro?
Vediamolo insieme.
Il lavoro irregolare è una tipica forma di violazione sul lavoro.
Quando ci troviamo di fronte a casi di lavoro irregolare?
Queste sono le situazioni tipo:
Nei casi che abbiamo appena visto scattano delle sanzioni per il datore di lavoro.
La Legge di Bilancio degli scorsi anni prevede questa norma al comma 445, lettera d (Legge 145/2018).
A partire dal 2019 però, gli importi sanzionatori sono cambiati e maggiorati.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.2/2019, ribadendo anche che dal 2020 le sanzioni applicate sono piene e non parziali.
Andando nello specifico dei lavori irregolari, quello in nero è senz’altro la tipologia più grave a livello sanzionatorio.
Le sanzioni in oggetto sono previste dal Decreto Legge n.12 del 2002, nello specifico all’articolo 3 (aggiornato al 2020).
Ecco cosa prevedono.
Le sanzioni intervengono anche nei casi di somministrazione illecita di lavoro e di distacco illecito (secondo la definizione dell’articolo 18 all’interno del Decreto Legislativo 276 del 2003).
La somministrazione di lavoro illecita si ha quando il lavoro non viene assegnato al lavoratore da parte di soggetti abilitati a farlo.
Nel 2020 ricordiamo che gli importi sanzionatori sono aumentati del +20% e che intervengono per ciascun lavoratore occupato e per ciascuna, singola giornata lavorativa.
Si va dunque dai 50 euro degli scorsi anni fino ai 60 a partire dal 2020.
Forse non tutti sanno che le sanzioni alle imprese o al datore di lavoro singolo scattano non solo in caso di esercizio conclamato ed effettivo del lavoro, ma anche in caso di attività di ricerca e selezione del personale quando non si è autorizzati a svolgere tale mansione e per tutte quelle che si configurano come attività di supporto alla ricollocazione professionale.
Lo prevede il Decreto Legislativo 276 del 2003, all’articolo 18, secondo il quale chi trasgredisce dovrà pagare una sanzione di importo compreso tra i 5 mila e i 10 mila euro.
Lo stesso decreto, all’articolo 29, parla anche di appalti illeciti: in questo caso la sanzione viene aumentata del 20%, passando da 50 a 60 euro per ogni lavoratore e per ogni singola giornata di lavoro di ognuno. Per quanto riguarda invece l’attività di intermediazione non autorizzata (sempre secondo l’articolo 18 del D.L.vo 276 del 2003) la sanzione è uguale a quella dell’illecita selezione del personale: dai 5 mila ai 10 mila euro.
Tra le sanzioni per il lavoro irregolare figurano anche quelle causate dal distacco transnazionale. Per chi non avesse chiaro di cosa si tratta: è una prestazione di servizi che si verifica quando l’impresa abbia sede in un altro Stato dell’Unione europea o di area extra europea.
Uno o più lavoratori vengono perciò distaccati verso un’altra impresa dello stesso gruppo o verso un’altra filiale, sia propria che di diverso destinatario. Anche le agenzie di somministrazione del lavoro possono inviare dei lavoratori in sedi distaccate di un’azienda che abbia l’attività produttiva in Italia. Ora, gli illeciti in questo contesto sono di diverso tipo. Vediamoli.
Ci troviamo di fronte ad aumenti del 20% delle sanzioni precedentemente applicate (cioè prima del 2020). Essi avvengono:
In ogni caso il massimale di sanzione ammonta a 150 mila euro.
Normalmente, a meno che non venga previsto diversamente da contratto, le ore lavorative di un dipendente assunto a full time ammontano a 40 ore settimanali (8 ore al giorno per cinque giorni alla settimana).
Quando si arriva a 48 ore alla settimana come media di ore lavorate da ciascun dipendente, scattano le sanzioni.
Queste ultime riguardano ciascun lavoratore interessato.
Ci sono però da fare delle distinzioni.
Eccole:
Sappiamo che in alcuni lavori viene previsto un giorno settimanale di riposo (soprattutto quando si lavora anche il sabato o la domenica).
In altri casi il riposo deve essere giornaliero (pensiamo ad esempio al lavoro di autotrasportatore, o a tutte le altre mansioni in cui c’è bisogno di turni ed orari continuativi).
Il giorno settimanale di riposo equivale a 24 ore di seguito, mentre quello giornaliero ad 11 ore di seguito ogni 24 ore.
Qui le sanzioni funzionano in questo modo.
Nel calcolo delle sanzioni il periodo di tempo in cui un lavoratore dipendente dovrà godere delle ferie che gli spettano è annuale.
Ogni anno dunque il datore di lavoro dovrà far spendere il diritto minino di 4 settimane (un mese circa).
Se questo diritto non viene rispettato dal 2020 si incappa in sanzioni maggiorate.
Questi gli importi:
Aumenti anche per tutte le sanzioni relative al mancato rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In questo ambito però le sanzioni (con importi aumentati del 10% rispetto a quelli degli scorsi anni) non si limitano al solo pagamento di multe in termini pecuniari, ma prevedono anche sanzioni di tipo penale (arresto e detenzione in carcere).
La responsabilità pertanto non sarà solo civile ed amministrativa. Per le violazioni ci si rifà alle disposizioni che possono essere trovate all’interno del Decreto Legislativo 81 del 2008, documento noto anche come Testo Unico per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.
Non potendo qui elencare tutte le sanzioni previste caso per caso (sono molte, articolate e complesse) il consiglio è quello di andare a consultare proprio il Testo Unico o le tabelle relative alle sanzioni in questo ambito.
Chiudiamo infine ricordando che tutte le sanzioni sulle violazioni delle regole e disposizioni su lavoro e legislazione sociale sono state aumentate anch’esse del 20%.
Le violazioni possono essere consultate all’interno dello specifico decreto emanato dal ministero del Lavoro.
Va poi specificato che se l’imprenditore o in generale il datore di lavoro nei tre anni precedenti a quello della ricevuta della sanzione ha già subìto precedenti sanzioni amministrative o delle penali per lo stesso tipo di illecito commesso, allora le maggiorazioni che già ammontano al 10 o al 20% vengono addirittura raddoppiate.
In questo caso la sanzione potrà subire un rincaro fino al 40% rispetto a quelle precedenti. C’è comunque un limite per gli incassi dovuti a queste maggiorazioni, e si attesta sui 15 milioni di euro all’anno.
Tutti gli importi delle sanzioni contribuiscono a finanziare l’Ispettorato del Lavoro, con il Fondo delle risorse decentrate.
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