Violazioni sul lavoro

Quando sussistono e quali sono le sanzioni applicate

Venerdì 22 gennaio 2021

Oggi apriamo la trattazione di un nuovo argomento: quello delle violazioni sul lavoro.

Di cosa si tratta, quando sussistono e, in loro caso accertato quali sono le sanzioni che vengono applicate al datore di lavoro?

Vediamolo insieme.

Quali sono i casi di violazioni sul lavoro: il lavoro irregolare

Il lavoro irregolare è una tipica forma di violazione sul lavoro.

Quando ci troviamo di fronte a casi di lavoro irregolare?

Queste sono le situazioni tipo:

  • Attività illegali: sono quelle attività esercitate in maniera criminale o senza titoli di studio e/o adeguati permessi e autorizzazioni (è il caso, ad esempio, delle professioni mediche);
  • Lavoro a nero: si verifica quando un’attività lavorativa viene fatta svolgere senza un regolare contratto di lavoro. Fanno eccezione il volontariato, gli stages o gli impieghi in piccole aziende a condotta familiare. Rientra in questo ambito anche chi possiede una Partita Iva e non emette regolare fattura.
  • Lavoro grigio: qui siamo di fronte ad un lavoro formalmente regolare ma in realtà al confine con le violazioni sul lavoro. Succede quando l’orario di lavoro è maggiore rispetto a quello pattuito da contratto, quando l’inquadramento contrattuale è in generale inferiore rispetto alle proprie specializzazioni del lavoratore o quando sussistono i cosiddetti “fuori busta”, cioè parte del pagamento avviene in contanti.
  • Irregolarità su norme di sicurezza e previdenza: si verificano quando non vengono pagati i contributi al lavoratore, non vengono pagate le ferie, quando non vengono rispettate le norme di sicurezza sul posto di lavoro, quando vengono meno i rimborsi spese, etc.

Sanzioni applicabili: quali sono e quale legge le prevede

Nei casi che abbiamo appena visto scattano delle sanzioni per il datore di lavoro.

La Legge di Bilancio degli scorsi anni prevede questa norma al comma 445, lettera d (Legge 145/2018).

A partire dal 2019 però, gli importi sanzionatori sono cambiati e maggiorati.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la circolare n.2/2019, ribadendo anche che dal 2020 le sanzioni applicate sono piene e non parziali.

Lavoro in nero: fino a 36 mila euro per chi trasgredisce

Andando nello specifico dei lavori irregolari, quello in nero è senz’altro la tipologia più grave a livello sanzionatorio.

Le sanzioni in oggetto sono previste dal Decreto Legge n.12 del 2002, nello specifico all’articolo 3 (aggiornato al 2020).

Ecco cosa prevedono.

  • Un pagamento da 1.800 a 10.800 euro (nel 2018 si andava dai 1.500 ai 9.000) nei casi di lavoro irregolare che copra un arco di tempo fino a trenta giorni di lavoro effettivo.
  • Dai 31 ai 60 giorni di lavoro effettivo svolto in nero le sanzioni passano dai 3.600 ai 21.600 euro (rispetto alla forbice 3.000/18.000 del 2018).
  • Quando si sfora la soglia dei due mesi (60 giorni) di lavoro irregolare le sanzioni arrivano a 36 mila euro partendo dai 6 mila (in questo caso le soglie si abbassano rispetto al 2018, che prevedeva uno scarto dai 7.200 fino 43.200 euro).

Somministrazione di lavoro illecita e distacco illecito: multe maggiorate del 20%

Le sanzioni intervengono anche nei casi di somministrazione illecita di lavoro e di distacco illecito (secondo la definizione dell’articolo 18 all’interno del Decreto Legislativo 276 del 2003).

La somministrazione di lavoro illecita si ha quando il lavoro non viene assegnato al lavoratore da parte di soggetti abilitati a farlo.

Nel 2020 ricordiamo che gli importi sanzionatori sono aumentati del +20% e che intervengono per ciascun lavoratore occupato e per ciascuna, singola giornata lavorativa.

Si va dunque dai 50 euro degli scorsi anni fino ai 60 a partire dal 2020.

Ricerca e selezione del personale senza autorizzazioni, appalti e intermediazioni

Forse non tutti sanno che le sanzioni alle imprese o al datore di lavoro singolo scattano non solo in caso di esercizio conclamato ed effettivo del lavoro, ma anche in caso di attività di ricerca e selezione del personale quando non si è autorizzati a svolgere tale mansione e per tutte quelle che si configurano come attività di supporto alla ricollocazione professionale.

Lo prevede il Decreto Legislativo 276 del 2003, all’articolo 18, secondo il quale chi trasgredisce dovrà pagare una sanzione di importo compreso tra i 5 mila e i 10 mila euro.

Lo stesso decreto, all’articolo 29, parla anche di appalti illeciti: in questo caso la sanzione viene aumentata del 20%, passando da 50 a 60 euro per ogni lavoratore e per ogni singola giornata di lavoro di ognuno. Per quanto riguarda invece l’attività di intermediazione non autorizzata (sempre secondo l’articolo 18 del D.L.vo 276 del 2003) la sanzione è uguale a quella dell’illecita selezione del personale: dai 5 mila ai 10 mila euro.

Distacco transnazionale: il massimale di sanzione raggiunge i 150 mila euro

Tra le sanzioni per il lavoro irregolare figurano anche quelle causate dal distacco transnazionale. Per chi non avesse chiaro di cosa si tratta: è una prestazione di servizi che si verifica quando l’impresa abbia sede in un altro Stato dell’Unione europea o di area extra europea.

Uno o più lavoratori vengono perciò distaccati verso un’altra impresa dello stesso gruppo o verso un’altra filiale, sia propria che di diverso destinatario. Anche le agenzie di somministrazione del lavoro possono inviare dei lavoratori in sedi distaccate di un’azienda che abbia l’attività produttiva in Italia. Ora, gli illeciti in questo contesto sono di diverso tipo. Vediamoli.

Ci troviamo di fronte ad aumenti del 20% delle sanzioni precedentemente applicate (cioè prima del 2020). Essi avvengono:

  • Quando il distacco non viene comunicato: la sanzione in questo caso è di 180/600 euro per ogni lavoratore spostato (prima il range era tra il 150 e i 500 euro);
  • Per la conservazione della documentazione si va dai 600 ai 3.600 euro di sanzione per ogni singolo lavoratore interessato (prima dai 500 ai 3 mila euro);
  • Quando il lavoratore circola su strada con documentazione non conforme alle leggi o, peggio, senza la documentazione, le sanzioni passano dai 1.000/10 mila euro degli anni scorsi ai 1.200/12 mila euro di adesso;
  • Ci sono poi le sanzioni riguardanti le nomine dei referenti. Per quelli incaricati di ricevere ed inviare documenti ed atti, non ché per quelli incaricati di poteri di rappresentanza e per mantenere i rapporti con le parti si va dai 2.400 ai 7.200 euro di multa (prima dai 2 mila ai 6 mila). 

In ogni caso il massimale di sanzione ammonta a 150 mila euro.

Orario di lavoro a 48 ore settimanali: le sanzioni dipendono dal numero dei lavoratori

Normalmente, a meno che non venga previsto diversamente da contratto, le ore lavorative di un dipendente assunto a full time ammontano a 40 ore settimanali (8 ore al giorno per cinque giorni alla settimana).

Quando si arriva a 48 ore alla settimana come media di ore lavorate da ciascun dipendente, scattano le sanzioni.

Queste ultime riguardano ciascun lavoratore interessato.

Ci sono però da fare delle distinzioni.

Eccole:

  • Se la violazione interessa fino a cinque lavoratori o si è avuta sporadicamente (fino a tre volte) allora il precedente range che andava dai 200 ai 1.500 euro sale a 240/1.800 euro.
  • Se la violazione interessa invece dai sei ai dieci lavoratori, e anche qui non più di tre volte, allora la sanzione arriva al range 960/3.600 euro, dai precedenti 800/3.000.
  • Molto più salate le sanzioni per i datori di lavoro che hanno fatto lavorare 48 ore settimanali fino a dieci dipendenti per almeno cinque volte. Qui infatti si dovrà pagare dai 2.400 ai 12 mila euro, rispetto alla forbice precedente che andava dai 2 mila ai 10 mila euro di multa. Il pagamento in misura ridotta, inoltre, non può essere richiesto in nessun caso.

Mancato riposo giornaliero o settimanale: anche in questo caso si valuta la reiterazione

Sappiamo che in alcuni lavori viene previsto un giorno settimanale di riposo (soprattutto quando si lavora anche il sabato o la domenica).

In altri casi il riposo deve essere giornaliero (pensiamo ad esempio al lavoro di autotrasportatore, o a tutte le altre mansioni in cui c’è bisogno di turni ed orari continuativi).

Il giorno settimanale di riposo equivale a 24 ore di seguito, mentre quello giornaliero ad 11 ore di seguito ogni 24 ore.

Qui le sanzioni funzionano in questo modo.

  • Per il mancato riposo giornaliero la sanzione andrà dai 120 ai 360 euro (dai precedenti 100/300) se la violazione riguarda fino a cinque dipendenti o se si è verificata per meno di tre volte; Da 700 a 2.400 euro (rispetto ai precedenti 600/2.000) è l’ammontare della sanzione che invece spetta a chi ha violato la legge dai 6 ai 10 lavoratori e per almeno tre volte; Da 2.160 ai 3.600 euro di multa infine (rispetto ai precedenti 1.800/3.000) se la violazione interessa più di 10 lavoratori per almeno cinque volte.
  • Per il mancato riposo settimanale si dovrà innanzitutto stabilire che ciò andrà cumulato al riposo giornaliero. Ad ogni modo la sanzione andrà dai 240 ai 1800 euro (dai precedenti 200/1.500) se la violazione riguarda fino a cinque dipendenti o se si è verificata per meno di tre volte; Da 960 a 3.600 euro (rispetto ai precedenti 800/3.000) è il range della sanzione che invece spetta a chi ha violato la legge dai 6 ai 10 lavoratori e per almeno tre volte; Da 2.400 ai 12.000 euro di multa infine (rispetto ai precedenti 2.000/10.000) se la violazione interessa più di 10 lavoratori per almeno cinque volte.

Il calcolo per le sanzioni sulle ferie viene svolto su base annuale: 4 settimane minimo

Nel calcolo delle sanzioni il periodo di tempo in cui un lavoratore dipendente dovrà godere delle ferie che gli spettano è annuale.

Ogni anno dunque il datore di lavoro dovrà far spendere il diritto minino di 4 settimane (un mese circa). 

Se questo diritto non viene rispettato dal 2020 si incappa in sanzioni maggiorate.

Questi gli importi:

  • Se la violazione interessa fino a cinque lavoratori in azienda la sanzione si attesta in un range che va dai 120 ai 720 euro, rispetto alla vecchia multa che andava dai 100 ai 600 euro.
  • Quando la violazione invece interessa un numero di lavoratori più alto, da sei a dieci, o in alternativa si è verificata in almeno due anni, l’importo da pagare va dai 480 ai 1.800 euro (in precedenza andava dai 400 ai 1.500 euro).
  • Più salata la sanzione se la violazione ha interessato più di dieci lavoratori oppure si è verificata in almeno quattro anni. In questo caso il range va dai 900 ai 5.400 euro (rispetto al precedente range 800/4.500 euro) e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Le sanzioni sulla mancanza di rispetto delle disposizioni su salute e sicurezza sul lavoro

Aumenti anche per tutte le sanzioni relative al mancato rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In questo ambito però le sanzioni (con importi aumentati del 10% rispetto a quelli degli scorsi anni) non si limitano al solo pagamento di multe in termini pecuniari, ma prevedono anche sanzioni di tipo penale (arresto e detenzione in carcere).

La responsabilità pertanto non sarà solo civile ed amministrativa. Per le violazioni ci si rifà alle disposizioni che possono essere trovate all’interno del Decreto Legislativo 81 del 2008, documento noto anche come Testo Unico per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

Non potendo qui elencare tutte le sanzioni previste caso per caso (sono molte, articolate e complesse) il consiglio è quello di andare a consultare proprio il Testo Unico o le tabelle relative alle sanzioni in questo ambito.

Altre violazioni ed ulteriori maggiorazioni in caso di recidiva

Chiudiamo infine ricordando che tutte le sanzioni sulle violazioni delle regole e disposizioni su lavoro e legislazione sociale sono state aumentate anch’esse del 20%.

Le violazioni possono essere consultate all’interno dello specifico decreto emanato dal ministero del Lavoro.

Va poi specificato che se l’imprenditore o in generale il datore di lavoro nei tre anni precedenti a quello della ricevuta della sanzione ha già subìto precedenti sanzioni amministrative o delle penali per lo stesso tipo di illecito commesso, allora le maggiorazioni che già ammontano al 10 o al 20% vengono addirittura raddoppiate.

In questo caso la sanzione potrà subire un rincaro fino al 40% rispetto a quelle precedenti. C’è comunque un limite per gli incassi dovuti a queste maggiorazioni, e si attesta sui 15 milioni di euro all’anno.

Tutti gli importi delle sanzioni contribuiscono a finanziare l’Ispettorato del Lavoro, con il Fondo delle risorse decentrate.